Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 72. Nessuna assegnazione di contributo erariale può aver luogo a favore di cooperative, a meno che non trattisi di società legalmente costituite, in origine, entro il 13 novembre 1921 e per conto delle quali sia stata presentata domanda di contributo entro il 31 marzo 1921, salvo il disposto del comma successivo. Le cooperative concessionarie di contributo erariale hanno facoltà di formare sezioni autonome alle quali può essere anche esteso il beneficio del contributo. Esse sezioni costituiscono nuove cooperative completamente distinte da quelle di origine, con propria amministrazione e gestione e debbono provvedere alle prenotazioni ed assegnazioni degli alloggi a favore dei propri soci e, in mancanza, degli aspiranti soci, senza che i soci e gli aspiranti delle cooperative di origine possano vantare alcun diritto verso le sezioni predette. La cassa depositi e prestiti e l'amministrazione delle ferrovie dello stato hanno rispettivamente facoltà di costituire in sezioni a sè, con amministrazione e gestione autonome, i soci assegnatari di ciascuno dei fabbricati intensivi costruiti da unica cooperativa.

Art. 73. Le disponibilità di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative. Le suddette disponibilità possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui già concessi al cessato istituto cooperativo per le case degli impiegati dello stato in roma. Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la metà al ministero dei lavori pubblici e per l'altra metà all'amministrazione delle ferrovie dello stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Art. 74. Il ministro per i lavori pubblici ha facoltà di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

TITOLO V Progetti per costruzioni fruenti di contributo erariale. Appalti e collaudi

CAPO I Approvazione dei progetti degli appalti, delle spese gravanti sui mutui e delle proposte di transazione - norme di esecuzione, tecniche e contabili - regolamento dei rapporti dipendenti dai collaudi

Art. 75. Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuande costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto. Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto ministero, previo parere dell'ispettorato superiore compartimentale del genio civile ovvero, se del caso, del competente ispettore superiore addetto all'istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi. Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.

Art. 76. Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte. Qualora per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal ministero dei lavori pubblici, sentita la commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potrà seguire a trattativa privata.

Art. 77. I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente ispettore superiore, ovvero del consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi già pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 78. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello stato, approvato con R.D. 25/05/1895 n. 350, e successive modificazioni, tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:

1) il giornale dei lavori;

2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;

3) il registro di contabilità;

4) il sommario del registro di contabilità. Le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato so- no invece tenute ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto della amministrazione stessa.

Art. 79. Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonché qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla cassa predetta.

Art. 80. Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della cassa depositi e prestiti o dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello stato, restando così prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto. I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive né promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato.

CAPO II Collaudi e ricorsi - approvazione dei collaudi e dei reparti delle spese - opere incollaudabili ed esclusioni dal contributo - controversie con le imprese

Art. 81. L' incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche mutuatari della cassa depositi e prestiti è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze. La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato è deferita al ministro per le comunicazioni. Per le costruzioni invece fruenti del solo contributo erariale, in luogo del collaudo, è effettuata, su incarico da conferirsi dal ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare se le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

Art. 82. Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi delle ferrovie dello stato il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895 n. 350, deve procedere, a garanzia dell'ente mutuante, alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio. Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

Art. 83. Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini. Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Art. 84. La relazione definitiva di collaudo col reparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il reparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata. Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, è ammesso ricorso al ministero il quale decide in via definitiva, sentita la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 85. Il collaudo ed il reparto della spesa sono approvati dal ministero dei lavori pubblici, dopo di che può rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese. Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il ministro dei lavori pubblici, sentito l'ispettore superiore compartimentale del genio civile ovvero, se del caso, il competente ispettore superiore addetto all'istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di L. 200.000, ovvero il consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entità. A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del ministro, le controversie e le riserve possono anche essere come sopra esaminate e decise in corso d'opera. Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti è salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di conto dello stato.

Art. 86. Le decisioni dei collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore ed impresa non impegnano il ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del ministro il quale, con provvedimento insindacabile, può rifiutarla.

Art. 87. Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, può essere disposta dal ministero dei lavori pubblici, in conformità delle norme del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilità a carico del- la impresa.

Art. 88. Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di l. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma è determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di l. 200.000 è elevato a l. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di roma. Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali può essere conservato il contributo erariale. Il giudizio della commissione di vigilanza è insindacabile.

 

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